Scopri come la Direttiva SMD e il Decreto legislativo 116/2024 cambiano le regole per l'acquisto e la gestione dei crediti deteriorati in Italia. Tutte le novità da Puntozero srl.
Nello scenario europeo, ancora nel 2021, è stata emanata la Direttiva n. 2021/2167 nota come “SECONDARY MARKET DIRECTIVE (SMD)”, che poneva come obiettivo lo sviluppo di mercati secondari di crediti deteriorati nell’Unione Europea eliminando gli ostacoli e liberalizzando la cessione da parte degli enti creditizi ai c.d. “acquirenti di crediti in sofferenza” e garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei debitori.
Trattandosi di un atto giuridico vincolante non nel contenuto ma nel raggiungimento dello scopo, le modalità di attuazione sono state rimesse alla discrezionalità dei singoli Stati Membri mediante disposizioni nazionali.
Come ci stiamo muovendo in Italia?
L’Italia, seppur con ritardo rispetto alla scadenza prevista, ha recepito la Direttiva SMD con il Decreto legislativo n. 116 del 30 luglio 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13/08/2024 al n. 189.
Sinteticamente le modifiche/integrazioni apportate sono le seguenti:
- introduzione del nuovo Capo II nel Titolo V del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB).
In tale Capo II, che tratta in generale dell’acquisto e della gestione dei crediti, viene disciplinata la nuova figura del “gestore dei crediti in sofferenza”, il quale deve essere iscritto ad un apposito albo della Banca d’Italia e rispettare determinati requisiti.
In particolare l’ art. 114.6 stabilisce che:
“La Banca d’Italia autorizza i gestori di crediti in sofferenza quando ricorrano le seguenti condizioni:
- sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica, ove è svolta almeno una parte dell’attività di cui all’articolo 114.1, comma 1, lettera b), numero 1);
- sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 114.13, commi 1 e 3;
- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 114.13, comma 2;
- venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami, riservatezza, nonche’ di quelle che disciplinano i diritti del creditore.
I gestori dei crediti in sofferenza sono soggetti inoltre alla vigilanza di Banca d’Italia, con obblighi di informativa periodica verso la stessa;
- modifica all’art. 19 bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, prevedendo che i gestori di crediti in sofferenza siano inseriti tra gli enti soggetti a regime intermedio.
In conclusione:
Pertanto alla luce della normativa emanata non sarà più possibile per singoli privati o società acquisire Crediti in Sofferenza (NPL) e gestire in autonomia la riscossione del credito stesso. Tutti dovranno avvalersi di una società all’uopo autorizzata che dovrà essere specificamente autorizzata dalla Banca d’Italia e registrata in un apposito elenco tenuto presso la stessa.
Puntozero srl, società Leader in Italia nella consulenza debitoria, è a disposizione per dare ulteriori informazioni sugli effetti di questa nuova normativa per tutti coloro i quali intendano acquistare posizioni di crediti deteriorati (pacchetti di crediti o single name).
Consulta la nostra sezione dedicata interamente al mondo degli NPL
Maria Vittoria Durante
Responsabile Ufficio Legale Puntozero srl