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Casa all’asta: possono toglierti la casa anche se sono presenti dei minori al suo interno? Non riesci più a pagare il mutuo, il prestito o il finanziamento, rischi che la tua casa venga venduta all’asta e temi per il futuro dei tuoi figli. Scopriamo insieme cosa succede in questo caso e quali sono le possibili soluzioni.

CASA ALL’ASTA: COSA SUCCEDE AI MINORI?

Riportiamo di seguito lo stralcio di un articolo tratto dal sito “La legge per tutti” che chiarisce come si svolge la procedura esecutiva immobiliare nel caso in cui all’interno dell’abitazione vi sia la presenza di minori che in quella casa abitano con la propria famiglia. 

Se hai un mutuo di cui non riesci più a pagare le rate, un finanziamento o un prestito che non riesci più a onorare, e temi per il futuro dei tuoi figli nel caso in cui dovessero pignorarti la casa e venderla all’asta, leggi questo articolo per capire cosa può succedere in tal caso e scoprire le possibili soluzioni.

Casa all'asta

CASA ALL’ASTA: LA FASE DEL PRECETTO

Partiamo da un esempio: Tizio vive in un appartamento con sua moglie Caia e i loro due figli piccoli. Da circa un anno, però, ha perso il lavoro e non riesce più a pagare le rate del mutuo.

Come vedi nell’esempio, Tizio ha contratto un debito con la banca, la quale può fare una segnalazione alla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (Crif). In questo modo, il soggetto moroso viene identificato come “cattivo pagatore e, difficilmente, potrà ottenere in futuro altri prestiti o finanziamenti.

Se Tizio non riesce a pagare la somma dovuta (maggiorata degli interessi) entro i termini previsti dalla legge, allora l’istituto bancario procede a notificargli l’atto di precetto per intimare il pagamento del debito entro un termine massimo di 10 giorni”.

CASA ALL’ASTA: LA FASE DEL PIGNORAMENTO

Se trascorso il termine di 10 giorni, così come previsto nell’atto di precetto, il debitore (nel nostro caso Tizio) non adempie al pagamento, allora si passa alla fase successiva cioè al pignoramento immobiliare.

Si tratta di una procedura esecutiva che consente al creditore di individuare il bene da espropriare per metterlo all’asta e soddisfarsi sul prezzo di vendita.

In pratica, funziona così: si notifica al debitore l’atto di pignoramento in cui è descritto l’immobile in questione (ubicazione, particella, ecc.) per poi trascriverlo presso la Conservatoria dei registri immobiliari e depositarlo nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione. Successivamente, il creditore deposita un’istanza di vendita dell’immobile con tutta la documentazione necessaria. A questo punto, il giudice nomina un perito per effettuare una stima del valore del bene che verrà messo all’asta.

Il debitore, comunque, può continuare a vivere nell’appartamento su autorizzazione del tribunale“.

CASA ALL’ASTA: LA VENDITA

La vendita all’asta di un immobile pignorato può essere: 

  • Con incanto: in tal caso, si aggiudica il bene chi offre il prezzo più alto.
  • Senza incanto: viene stabilito un prezzo di partenza e un termine entro cui presentare le offerte all’interno di una busta. Se viene presentata una sola offerta, questa verrà accolta solo se supera di un quinto il prezzo base.

Entrambe le modalità prevedono il pagamento di una cauzione, cioè una somma di denaro a titolo di garanzia.

Se nessuno presenta un’offerta, il giudice può ridurre il prezzo del 25% e chiudere in anticipo la procedura esecutiva se vari tentativi di vendita sono andati falliti.

Invece, in caso di vendita dell’immobile, il prezzo viene distribuito tra i vari creditori dando precedenza a coloro che avevano iscritto ipoteca sul bene pignorato“.

CASA ALL’ASTA: COSA SUCCEDE AI MINORI?

Una volta conclusa l’asta con esito positivo, l’immobile deve essere liberato.

La legge non prevede particolari garanzie a favore del debitore, neppure nel caso in cui sia un genitore con dei figli piccoli a carico. In altre parole, l’appartamento deve essere rilasciato anche se dentro vivono dei minori (oppure delle persone invalide o anziane).

Al massimo, potrà essere concesso più tempo (ma non tantissimo) per trovare una sistemazione alternativa.

Pertanto, se ci sono dei bambini è bene contattare i servizi sociali, il cui compito è proprio quello di trovare un altro alloggio idoneo.

In caso di difficoltà, nel senso che non si trova un posto in cui andare a vivere e i genitori non hanno un impiego lavorativo, è possibile rivolgersi al giudice tutelare. Quest’ultimo può collocare i minori presso una comunità di assistenza per il tempo necessario a superare la situazione precaria.

Va ricordato, comunque, che la legge consente ai genitori morosi di:

  • Evitare lo sfratto pagando i canoni entro 90 giorni dalla convalida.
  • Sanare la morosità fino a quattro volte nel quadriennio, e anche, ogni volta, entro il termine di centoventi giorni dalla prima udienza qualora versano in seria difficoltà economica“.

Fonte: La legge per tutti