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Sapevi che dopo ogni asta immobiliare deserta generalmente il valore della base d’asta diminuisce del 25% a ogni esperimento successivo?

In questo modo la somma ricavata dalla vendita all’asta rischia di essere irrisoria e insufficiente a ripagare i creditori: il debitore, quindi, si ritroverà senza casa e con un cospicuo debito residuo ancora tutto da pagare.

Una soluzione c’è: scopriamola insieme.

ASTA IMMOBILIARE DESERTA: FACCIAMO CHIAREZZA

Il pignoramento e la vendita all’asta immobiliare sono materie complesse e spesso sconosciute; peggio su questi argomenti circolano spesso informazioni superficiali e inesatte quali l’impignorabilità della prima casa o l’impossibilità di sfrattare il debitore e la sua famiglia anche se sono presenti minori all’interno del nucleo famigliare.

La conseguenza nefasta è che chi si trova a dover vivere e affrontare il problema del debito non ha ben chiara la sua situazione e tende a sottovalutare la gravità delle conseguenze del debito se non affrontato tempestivamente e in maniera corretta.

In questo articolo daremo informazioni chiare, usufruibili e corrette circa uno degli argomenti meno conosciuti in relazione alle aste immobiliari ovvero: “quali sono le conseguenze per il debitore nel caso in cui l’asta immobiliare vada deserta?”.

ASTA IMMOBILIARE DESERTA

ASTA IMMOBILIARE DESERTA: UN NUOVO INCANTO

Iniziamo con il dire che nel caso di asta immobiliare deserta il debitore non trae alcun vantaggio, anzi la sua situazione rischia di peggiorare drasticamente.

Ti hanno detto che se l’asta immobiliare andrà deserta tornerai a essere proprietario di casa tua per sempre e nessuno ti disturberà più? Beh, non è vero! Si tratta di una notizia falsa.

In questo caso, infatti, a norma dell’art. 591 del Codice di Procedura Civile “se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a [nuovo] incanto”.

In caso di asta immobiliare deserta, quindi, il Giudice può organizzare una seconda asta e se necessario anche una terza e oltre.

ASTA IMMOBILIARE DESERTA: IL MECCANISMO DEL RIBASSO CONTINUO

L’art. 571 Codice di Procedura Civile, così come modificato dal D.L. n. 83 del 27.06.2015 convertito in legge ordinaria dello Stato con la legge n. 132 del 06.08.2015, recita testualmente: “l’offerta non è efficace […] se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito dall’ordinanza […]”.

Questo significa che se il primo esperimento d’asta va deserto, come spesso capita, il Tribunale ne fisserà un secondo diminuendo generalmente la base d’asta del 25% rispetto al primo; in secondo esperimento l’offerta minima sarà generalmente inferiore del 25% rispetto a questa nuova e ribassata base d’asta e così via.

Casa tua rischia di essere letteralmente svenduta all’asta per una cifra davvero irrisoria!

Questo meccanismo di continuo ribasso sarà replicato anche in terzo esperimento e nei successivi con il drammatico risultato che il bene viene letteralmente svenduto e il bassissimo ricavato della vendita non permetterà al debitore di estinguere il proprio debito.

Il debitore oltre che senza il suo bene si ritroverà con un debito residuo destinato ad aumentare a causa delle spese legali e degli interessi moratori.

ASTA IMMOBILIARE DESERTA: SE LA CASA RIMANE COMUNQUE INVENDUTA?

Potrai aver sentito che se la casa, nonostante tutto, rimane invenduta il Giudice può decidere di chiudere la procedura esecutiva e potrai aver sentito che in questo caso il debitore rimarrà per sempre proprietario di casa sua e il suo debito verrà cancellato automaticamente… Nulla di più sbagliato! 

  • Il debitore rimane per sempre proprietario di casa sua? Falso!

È vero che l’art. 164 bis Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile stabilisce che “quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.

È altrettanto vero che lo stesso articolo non pone alcun limite alla possibilità che i creditori chiedano al Tribunale di avviare un nuovo procedimento esecutivo, con tutte le conseguenze del caso.

  • Il debito viene cancellato automaticamente? Falso!

I creditori rimangono insoddisfatti, i debiti rimangono e anzi aumenteranno a causa degli interessi di mora e delle spese legali.