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Casa all’asta: debito non pagato, procedura esecutiva e tribunale. Quali sono le fasi che portano alla (s)vendita all’asta di una casa? Vediamole insieme in questo articolo e scopriamo com’è possibile evitare la (s)vendita all’asta della propria casa.

CASA ALL’ASTA

Sempre più persone e famiglie italiane hanno difficoltà a pagare le rate del mutuo o del finanziamento, soprattutto in un periodo di crisi economica come quella che stiamo vivendo, di conseguenza aumentano i casi in cui la casa sembra destinata a essere (s)venduta all’asta.

Come si arriva alla (s)vendita all’asta della casa e, soprattutto, com’è possibile evitare di vedersi portare via casa propria?

casa all'asta

CASA ALL’ASTA: TUTTO PARTE DAL DEBITO

Il debitore che abbia saltato delle rate del mutuo o del finanziamento accumulando ritardi nei pagamenti è esposto alle azioni legali del creditore, che molto spesso è una banca.

Al fine di recuperare la somma vantata nei confronti del debitore, il creditore ha la possibilità di agire legalmente e in sede giudiziale (in tribunale davanti a un giudice).
Il creditore, infatti, può chiedere al giudice di mettere all’asta la casa del debitore e soddisfare il proprio credito sul ricavato della vendita che, nella quasi totalità dei casi, non basta però a coprire tutta la somma da lui vantata.

Il debitore, quindi, una volta che casa sua sia stata venduta all’asta si troverà senza più un tetto sulla testa e con un debito residuo ancora da pagare destinato ad aumentare a causa degli interessi.

CASA ALL’ASTA: L’AVVIO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA

L’espropriazione forzata è il procedimento esecutivo giudiziario che ha a oggetto i beni del debitore che gli vengono sottratti al fine di soddisfare il creditore mediante la loro vendita o assegnazione.

Se i beni oggetto di espropriazione sono immobili, si parla di espropriazione immobiliare.

L’espropriazione immobiliare, che va sostanzialmente dal pignoramento fino alla (s)vendita all’asta segue un iter preciso.

CASA ALL’ASTA: L’ITER DELLA PROCEDURA ESECUTIVA

  • Lettera di messa in mora: è una comunicazione formale che il creditore invia al debitore e in cui gli chiede di adempiere al pagamento del credito entro un certo termine (di solito 15 giorni); la lettera di messa in mora è disciplinata negli articoli 1219 e seguenti del Codice civile.
  • Decreto ingiuntivo: chiamato anche ingiunzione di pagamento, è un atto giudiziario con il quale il giudice del tribunale, su richiesta del creditore, ordina al debitore il pagamento di una somma di denaro o la consegna di un determinato bene; trova la propria disciplina negli articoli 633 e seguenti Codice di procedura civile.
  • Atto di precetto: è l’atto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere al pagamento già intimato del decreto ingiuntivo entro il termine di dieci giorni dalla sua notifica, dandogli avviso che in caso di mancato pagamento procederà all’esecuzione forzata nei suoi confronti.
  • Pignoramento: è l’atto con il quale ha inizio l’espropriazione forzata. L’ufficiale giudiziario vieta al debitore di vendere, donare o liberarsi in qualsiasi altro modo della casa e degli altri beni che dovranno andare in asta per soddisfare il creditore, e lo avverte che qualsiasi atto in tal senso sarà invalido (art. 492 Codice di procedura civile).
  • Vendita all’asta: è il momento conclusivo della procedura esecutiva. In asta avviene la vendita forzata della casa del debitore che ne viene quindi privato.

CASA ALL’ASTA: LE FASI DELLA VENDITA

La vendita all’asta consiste nella vendita della casa pignorata al migliore offerente che, generalmente, l’acquista a un prezzo anche notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato.

L’asta giudiziaria si svolge secondo precise fasi:

  • Perizia: il giudice del tribunale nomina un perito (un tecnico) il cui compito è valutare economicamente l’immobile e fissare quindi il prezzo della base d’asta.
  • Ordinanza di vendita: il giudice fissa un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto.
  • Custode giudiziario: secondo quanto stabilito dall’articolo 559 del Codice di procedura civile, è quel professionista che ha il compito di gestire e amministrare le case pignorate fino al momento della loro vendita, per garantirne l’integrità e la conservazione in uno stato ottimale.
  • Avviso di vendita: è l’atto pubblico redatto dalla cancelleria del tribunale con cui si dà notizia dell’ordine di vendita emesso dal giudice.
  • Pubblicità: l’avviso di vendita viene pubblicato sul portale del ministero della Giustizia, sui siti internet specializzati e su alcuni quotidiani locali.
  • Esperimento della gara: si tratta della procedura di vendita vera e propria che si tiene nel giorno e nell’ora fissati nell’avviso di vendita.
  • Assegnazione dell’immobile: la vendita all’asta si conclude con l’aggiudicazione della gara, il versamento del prezzo e il decreto di trasferimento della proprietà dell’immobile a chi se l’è aggiudicato.