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Chi lo notifica? Qual è il suo contenuto? La sua validità? Ci si può opporre? In questo articolo le risposte a queste e altre domande circa l’atto di precetto.

L’ATTO DI PRECETTO

L’atto di precetto è un’intimazione di pagamento che precede qualsiasi esecuzione forzata.

CARTE PREPAGATE

A introdurre nel nostro ordinamento l’atto di precetto è l’art. 480 del Codice di Procedura Civile, secondo il quale:

il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata“.

CHI NOTIFICA L’ATTO DI PRECETTO?

Il cosiddetto precetto è un atto che il creditore deve notificare al proprio debitore prima di iniziare un’esecuzione forzata. Sia che egli intenda, dunque, procedere a espropriare i beni mobili del debitore (pignoramento mobiliare), i beni immobili (pignoramento immobiliare) o il conto in banca, il quinto dello stipendio o della pensione (pignoramento presso terzi), il creditore deve sempre provvedere prima a far pervenire, alla residenza dell’intimato, tale atto di precetto.

atto di precetto

IL CONTENUTO DELL’ATTO DI PRECETTO

Benché notificato attraverso il servizio degli Ufficiali Giudiziari del Tribunale, il contenuto dell’atto di precetto è una normale diffida scritta normalmente dall’avvocato del creditore e consiste in una intimazione al debitore ad adempiere entro 10 giorni dal suo ricevimento.

Solo dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto, il creditore può procedere in via esecutiva.

LE CONSEGUENZE DI NON RITIRARE L’ATTO DI PRECETTO

La scelta, che alcune volte viene fatta dal debitore, di non ritirare l’atto di precetto in posta si rivela una pessima strategia: per la legge, infatti, l’atto di precetto non ritirato si considera comunque notificato una volta decorsa la “giacenza” ossia dopo 10 giorni dall’invio, al debitore, di una seconda raccomandata in cui lo si avvisa del primo tentativo di notifica non andato a buon fine. La conseguenza è che il debitore che non ha ritirato il precetto non è neanche nella condizione di verificarne il contenuto ed, eventualmente, contestarlo.

VALIDITÀ DELL’ATTO DI PRECETTO

L’atto di precetto ha una validità di 90 giorni: pertanto, se entro tale termine il creditore non effettua il pignoramento, ogni esecuzione forzata è invalida. Tuttavia, ben può il creditore procedere alla notifica di un nuovo atto di precetto e far decorrere da capo i 90 giorni.

LA NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO

La notifica dell’atto di precetto deve essere stata preceduta da quella del titolo esecutivo, ossia del documento che riporta le ragioni di credito vantato del creditore. Tuttavia, spesso, il titolo esecutivo e l’atto di precetto possono essere notificati con un solo atto (si troveranno cioè spillati l’uno con l’altro).

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OPPOSIZIONE DEL DEBITORE ALL’ATTO DI PRECETTO

Ogni volta che l’atto di precetto sia irregolare o contenga delle somme non dovute, il debitore può opporsi attraverso un atto di ricorso. Si parla di due tipi diversi di opposizione:

  • Opposizione all’esecuzione.
  • Opposizione agli atti dell’esecuzione.

In questo modo si inizia una vera e propria causa.

Se intende contestare la regolarità formale del precetto, il debitore deve agire entro 20 giorni dalla notifica dello stesso; diversamente, se intende contestare l’inesistenza del proprio debito e ogni altra questione attinente alla sostanza del precetto, non ha termini entro cui agire (a meno che l’esecuzione non sia già terminata).

IN SINTESI

Con l’atto di precetto, il debitore viene messo a conoscenza che il creditore, non prima di 10 giorni e non oltre 90, inizierà un’esecuzione forzata (mobiliare, immobiliare o presso terzi). Il debitore può sempre opporsi contro l’atto di precetto. Tuttavia, è necessario che l’opposizione venga avviata entro 20 giorni dalla notifica se essa concerne vizi formali dell’atto di precetto.

LA SOLUZIONE

Il problema del debitose non affrontato in maniera corretta affidandosi a dei professionisti del settorepuò rappresentare un tunnel senza via d’uscita.

NON ASPETTARE. RIVOLGITI A PUNTOZERO.