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Il TFR e il TFS sono il frutto di fatica e di duro lavoro: possono essere pignorati dal creditore o dai creditori? La risposta è SI. Vediamo in questo articolo perché e come.

TFR E TFS

TFR è l’acronimo di “Trattamento di Fine Rapporto” detto anche liquidazione ovvero una parte della retribuzione dovuta al lavoratore subordinato da parte del datore di lavoro e differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il TFS ovvero “Trattamento di Fine Servizio” è l’indennità corrisposta ai dipendenti pubblici statali, assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 1º gennaio 2001, alla fine del rapporto di lavoro; per quelli assunti dal 1º gennaio 2001 si avrà anche in questo caso il TFR.

ART. 543 CODICE DI PROCEDURA CIVILE

L’art. 543 del Codice di Procedura Civile riguardante la forma del pignoramento indica tra le altre forme “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi”. Il TFR e il TFS, infatti, sono crediti che il debitore, in questo caso anche dipendente subordinato privato o pubblico dello Stato, vanta nei confronti rispettivamente del datore di lavoro privato ovvero dello Stato.

Qualora il TFR o il TFS diventino esigibili, ovvero al momento della conclusione del rapporto di lavoro, ecco che il creditore può procedere con il pignoramento degli stessi al fine di soddisfare il proprio credito vantato verso il debitore.

ORDINANZA N. 19708/2018 SESTA SEZIONE CIVILE – CORTE DI CASSAZIONE

Con ordinanza n. 19708/2018 del 25 luglio 2018 la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha dato esecuzione al dettato dell’art. 543 del Codice di Procedura Civile stabilendo che “le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l’azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l’I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono a un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili”.

Secondo quanto deciso dalla Corte di Cassazione, quindi, il TFR e il TFSal momento della loro esigibilità da parte del debitore, possono essere pignorati da parte del creditore o dei creditori (banche, società finanziarie, privato cittadino etc.) in quanto costituiscono a tutti gli effetti un credito certo e liquido che il lavoratore ha maturato, mese dopo mese in costanza del rapporto di lavoro, e che gli dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione al momento della conclusione del rapporto di lavoro.

PRECISAZIONI FINALI

Il TFR e il TFS possono essere pignorati solamente quando sono diventati esigibili da parte del debitore e sono quindi pronti per essere erogati allo stesso ovvero in due momenti: nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa e si conclude per licenziamento o dimissioni; nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa e si conclude per pensionamento del debitore.
Questo perché, giova ripeterlo, solo in questi due momenti il TFR e il TFS costituiscono una somma di denaro certa e liquida ovvero esigibile e determinata nell’ammontare.