Un debitore che si trovi in una situazione di difficoltà economica e finanziaria e che non riesca più a pagare i propri debiti, pensiamo ad esempio a una persona che non riesca più a sostenere il pagamento delle rate del mutuo, rischia di vedersi pignorare i propri beni da parte del creditore o dei creditori fino a concorrenza dell’intera somma dovuta. Cos’è il pignoramento e quali sono i beni pignorabili? Vediamolo insieme in questo articolo, in particolar modo con riferimento ai creditori privati quali le banche e le società finanziarie.
IL PIGNORAMENTO
Si definisce pignoramento l’atto con il quale ha inizio l’espropriazione forzata ovvero il procedimento esecutivo diretto a sottrarre al debitore i beni (pignorabili) facenti parte del suo patrimonio e a convertirli in denaro mediante l’asta giudiziaria al fine di soddisfare il creditore o i creditori procedenti.
Ai sensi dell’art. 492 Codice di Procedura Civile “il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”.
L’art. 2913 Codice Civile dispone altresì che “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento”. Ciò vuol dire che qualsiasi atto diretto a sottrarre al creditore o ai creditori i beni pignorati, come ad esempio la vendita da parte del debitore di un bene pignorato, è invalido e quindi non avrà alcun effetto nei confronti del creditore o dei creditori ai quali spetterà di diritto il ricavato della sua vendita all’asta.
IL PROBLEMA DELLA SVENDITA ALL’ASTA
Molto spesso il pignoramento e la successiva vendita all’asta dei beni pignorati si rivelano inefficaci ovvero insufficienti a ripagare il debito nei confronti del creditore o dei creditori: la conseguenza è che il debitore viene spogliato dei propri beni, nella maggior parte dei casi la propria abitazione, ma essendo il ricavato della vendita all’asta troppo basso per saldare i suoi debiti gli rimane un debito residuo il quale, con il passare del tempo a causa degli interessi, non farà altro che aumentare nuovamente.
Sempre più spesso le aste vanno deserte e i beni messi in vendita si svalutano drasticamente rispetto al loro valore di mercato.
Ecco perché agire tempestivamente e rivolgersi a professionisti specializzati nella cancellazione del debito immobiliare è la soluzione migliore per chi si trova con un mutuo non pagato e la casa pignorata o all’asta.
I BENI PIGNORABILI
I beni pignorabili ovvero che possono essere sottoposti a pignoramento sono davvero molti: non solo i beni immobili, che normalmente sono i primi a essere aggrediti dai creditori in quanto hanno un valore decisamente alto e sono più difficilmente sottraibili dalla loro disponibilità, ma anche beni mobili e crediti.
I BENI IMMOBILI
Qualora il debito nei confronti del creditore o dei creditori sia elevato questi ultimi aggrediranno in primis i beni immobili: l’ufficiale giudiziario provvederà a pignorare, a garanzia del credito, l’abitazione del debitore, altre case di cui il debitore sia proprietario o anche il bene immobile o i beni immobili del garante o dei garanti che nella maggior parte dei casi sono famigliari o parenti del debitore o comunque persone a lui vicine.
Il pignoramento dei beni immobili rappresenta una procedura legale complessa, lunga e costosa: costi che dovranno essere sostenuti dal debitore e che andranno ad aumentare il suo debito.
Qui dobbiamo inoltre sfatare una falsa convinzione: anche la prima casa è pignorabile!
Ovvero l’abitazione nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (così recita l’art. 10 comma 3-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi n. 917 del 1986) è sempre pignorabile qualora il creditore sia un soggetto privato come lo sono le banche, le società finanziarie o una persona fisica.
La prima casa non è pignorabile, ma può comunque essere sottoposta a ipoteca, solo ed esclusivamente quando si presentano tutte le seguenti condizioni, nessuna esclusa:
–> il creditore è l’Agenzia delle Entrate
–> la prima casa è l’unico immobile di proprietà del debitore
–> il debitore risiede anagraficamente nella prima casa
–> la prima casa non rientra tra gli immobili di lusso
I BENI MOBILI
Questa categoria comprende una vastissima varietà di beni che possono essere pignorati dal creditore o dai creditori.
Elenchiamo di seguito i principali:
–> il denaro che rappresenta il bene mobile che di solito viene pignorato per primo
–> i preziosi ovvero i gioielli, fatti salvi solamente quelli aventi un valore affettivo (classico esempio è la fede nuziale)
–> gli arredi, quindi i mobili di casa, e i complementi d’arredo di valore quali ad esempio vasellame, tappeti, quadri, soprammobili etc.
–> altri beni mobili che non siano indispensabili all’attività lavorativa quali computer, tablet, smartphone, impianto stereo, televisore, home theater, console etc.
La scelta sull’entità e sul tipo di bene mobile pignorabile è demandata all’Ufficiale Giudiziario incaricato.
L’art. 514 Codice di Procedura Civile elenca i beni mobili assolutamente non pignorabili quali, a titolo esemplificativo i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe e i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa, i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore etc… Come vediamo il comune denominatori è la mera sussistenza del debitore e della sua famiglia.
I CREDITI
Oltre che i beni immobili e su quelli mobili il creditore o i creditori potranno aggredire anche i crediti vantati dal debitore verso terzi:
–> lo stipendio: pignorabile entro il limite di 1/5 del suo ammontare
–> la pensione: pignorabile entro il limite di 1/5 del suo ammontare
–> il conto corrente bancario: pignorabile anche in misura del 100%
qualora non vi siano depositati lo stipendio o la pensione
–> canoni d’affitto dovuti al debitore fino al raggiungimento della somma spettante al creditore o ai creditori.
IN SINTESI
La lista dei beni immobili, mobili e dei crediti di cui il debitore può essere spossessato a favore del creditore o dei creditori è davvero vasta.
Il debitore, specialmente quando il suo creditore o si suoi creditori siano banche o società finanziarie, può ritrovarsi senza la propria casa, senza i propri mobili d’arredo, senza una lunga serie di oggetti che la legge non ritiene essere indispensabili alla sopravvivenza dell’individuo ma che nella società d’oggi sono invece necessari alla condotta di una vita normale (basti pensare al proprio smartphone, al proprio computer o alla propria televisione), senza parte del proprio stipendio o della propria pensione.
Ma non è tutto: la vendita all’asta dei beni pignorati nella quasi totalità dei casi non permette al debitore di pagare interamente il proprio debito verso il creditore o verso i creditori con la drammatica conseguenza che oltre a ritrovarsi privo di tutti i beni che abbiamo finora elencato non avrà risolto il proprio problema di debiti bensì si ritroverà con un debito residuo destinato, a causa degli interessi, a crescere.