Nel caso di pignoramento ed eventuale vendita all’asta dell’immobile e assegnazione dello stesso a un terzo aggiudicatario i figli possono essere sfrattati dalla casa coniugale?
Dal 1˚ gennaio 2021 riprenderanno i pignoramenti sulla prima casa e con essi anche i problemi legati ai casi in cui uno degli ex coniugi, sopraffatto dai debiti, smetta di pagare alla banca le rate del mutuo relativo alla casa coniugale.
I figli rischiano di essere sfrattati di casa e i genitori di ritrovarsi senza casa e con un cospicuo debito residuo ancora tutto da pagare.
Una soluzione c’è: scopriamola insieme.

Tempo di lettura: 5 minuti
Per chiarezza e facilità di comprensione partiamo da un esempio.
Prendiamo il caso di una coppia di coniugi che si separa. Il marito è intestatario del mutuo nonché proprietario dell’immobile in cui i coniugi e i figli hanno convissuto fino a quel momento; tuttavia al momento della separazione la casa viene assegnata dal Giudice del Tribunale ai figli e alla moglie.
I figli e l’ex moglie, quindi, continueranno a vivere nella casa di proprietà dell’ex marito che sarà costretto a trovarsi un’altra sistemazione.
Aggiungiamo un altro tassello: poniamo il caso che, come spesso può accadere, l’ex marito venga sopraffatto dai debiti e smetta di pagare alla banca le rate del mutuo relativo alla casa coniugale in cui ora vivono i figli e l’ex moglie.
Com’è nella normalità delle cose, la banca che aveva già iscritto ipoteca sulla casa in sede di concessione del mutuo, ovvero prima ancora della separazione dei coniugi, avvia il procedimento esecutivo contro l’ex marito. Ciò implica il pignoramento dell’immobile.
Nel caso di pignoramento, eventuale vendita all’asta dell’immobile e assegnazione dello stesso a un terzo aggiudicatario i figli e l’ex moglie possono essere sfrattati?
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
“Casa coniugale” è il luogo dove i coniugi, prima di separarsi, avevano stabilito la loro vita insieme e dove vivevano, se ne avevano, insieme ai figli.La definizione di “casa coniugale” si estende all’insieme dei beni, mobili e immobili, finalizzati all’esistenza domestica della comunità familiare e alla conservazione degli interessi in cui essa si esprime e si articola.
L’art. 6 della legge n. 898 del 1° dicembre 1970, (c.d. Legge sul divorzio) stabilisce che “l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli […] Ai fini dell’assegnazione il Giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi […] e favorire il coniuge più debole”.

A quest’ultimo coniuge, quindi, va il diritto di abitare nella casa di proprietà dell’ex coniuge e che un tempo era la dimora abituale di tutta la famiglia.
PIGNORAMENTO E ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Cosa succede se la casa assegnata ai figli e all’ex coniuge viene pignorata perché l’altro ex coniuge, proprietario dell’immobile, ha smesso di pagare le rate del mutuo?
Come espressamente stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7776 del 20 aprile 2016 “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca della casa coniugale non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base a un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione; in questo caso il creditore può quindi far vendere coattivamente l’immobile come libero”.

Tornando al nostro esempio, questo vuol dire che se la banca aveva iscritto l’ipoteca prima della trascrizione dell’atto con cui il Giudice assegna la casa coniugale ai figli e all’ex moglie allora la banca ha il diritto di procedere con il pignoramento e mettere all’asta l’immobile come libero ovvero ha tutto il diritto di sfrattare i figli e l’ex moglie dalla casa.
In ultima analisi, quindi, per rispondere alla domanda che ci eravamo posti all’inizio, nel caso di pignoramento, eventuale vendita all’asta della casa coniugale e assegnazione della stessa a un terzo aggiudicatario i figli e l’ex coniuge saranno senza dubbio alcuno sfrattati nel caso in cui, come succede in moltissimi casi, il creditore abbia iscritto l’ipoteca prima della trascrizione dell’atto con cui il Giudice assegna la casa coniugale ai figli e all’altro ex coniuge.
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