A norma del nuovo regolamento EBA, il correntista che va in rosso anche solo di 100 euro rischia davvero di essere segnalato come “cattivo pagatore”? Scopriamolo in questo articolo.
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Il 1˚ gennaio 2021 è scattato, anche in Italia, l’obbligo per le banche di adeguarsi al nuovo regolamento europeo EBA (European Banking Authority) che detta regole più severe in relazione ai debiti in sofferenza. In particolar modo il nuovo regolamento EBA detta nuove linee guida sull’identificazione e sulla segnalazione presso il CRIF dei clienti in stato di default; nuove regole alle quali tutte le banche europee, quindi anche quelle italiane, hanno l’obbligo di adeguarsi.
COS’È LA CRIF?
È la Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria, ovvero il database informatico che contiene tutti i dati sullo stato di avanzamento dei pagamenti relativi ai mutui, finanziamenti e prestiti estinti, in richiesta, rifiutati o concessi a consumatori e imprese i cui dati anagrafici sono anch’essi registrati.
Le banche, le società finanziarie, le aziende ma anche i privati cittadini si collegano tutti i giorni al CRIF per effettuare verifiche sulle persone che gli abbiano fatto richiesta di credito, che gli abbiano chiesto una fornitura o che gli abbiano chiesto di prendere casa in affitto.
LE NUOVE REGOLE DEL REGOLAMENTO EBA
Il titolare di un conto corrente in rosso potrà essere segnalato alla Centrale Rischi CRIF nel caso in cui la sua esposizione debitoria venga classificata come sofferenza difficilmente recuperabile. I requisiti secondo i quali la sofferenza debitoria deve essere classificata dalle banche come difficilmente recuperabile sono delineati in una recente comunicazione consultabile sul sito internet della Banca d’Italia:

“a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante; b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.
[…] Per quanto riguarda la condizione a), un debito scaduto va considerato rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:
i) 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta); ii) l’1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa). Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default”.
IN SOSTANZA
Affinché un debitore, titolare di un conto corrente in rosso, sia segnalato come “cattivo pagatore” alla Centrale Rischi CRIF devono verificarsi insieme le seguenti condizioni:
- In misura assoluta: scoperto superiore ai 100 euro.
- In misura percentuale: scoperto pari almeno all’1% del totale delle obbligazioni creditizie.
- Essere in arretrato da 90 giorni.
Per un’azienda, invece, la misura assoluta dello scoperto sale a 500 euro; le altre condizioni rimangono invariate.
LE CONSEGUENZE
La contemporanea presenza di queste tre condizioni, secondo il nuovo regolamento europeo EBA, comporta il passaggio del debito a sofferenza (dal punto di vista del debitore) e quindi, di conseguenza, il passaggio del credito da sano a deteriorato (dal punto di vista della banca) ovvero tale che la banca debba considerare il rischio elevato di non riavere indietro il denaro erogato per il mutuo, finanziamento o prestito.

A questo punto scattano una serie di conseguenze molto gravi che portano il debitore a quella che può essere definita “la morte finanziaria”:
- Blocco del conto corrente.
- Blocco delle carte di debito e di credito, anche prepagate.
- Impossibilità di ottenere prestiti o finanziamenti, anche quelli di piccolo o piccolissimo importo.
- Serie difficoltà a prendere casa in affitto.
- Serie difficoltà anche solo a intestarsi le utenze domestiche di luce, acqua e gas.
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