ASTA GIUDIZIARIA: il meccanismo del ribasso continuo

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Dal 1˚ gennaio 2021 riprenderanno i pignoramenti sulla prima casa e il meccanismo del ribasso continuo riprenderà a girare. Quando un bene, mobile o immobile, finisce all’asta e non viene aggiudicato al primo esperimento si innesca un meccanismo in virtù del quale nei successivi esperimenti il valore della base d’asta diminuisce drasticamente. In questo modo la somma ricavata dalla vendita rischia di essere irrisoria e insufficiente a ripagare i creditori. Il debitore, quindi, si ritroverà senza bene e con un cospicuo debito residuo ancora tutto da pagare. Una soluzione c’è: scopriamola insieme.

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Tempo di lettura: 5 minuti

Parliamo di asta giudiziaria: il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. Decreto Ristori), entrato in vigore il 29 ottobre 2020, prevede all’art.4 la sospensione dei pignoramenti immobiliari sulla prima casa fino al 31 dicembre 2020.

Questa norma, dettata dall’emergenza epidemiologica causata dalla pandemia di COVID-19, terminerà quindi la sua vigenza con l’ultimo dell’anno.

Dal 1˚ gennaio 2021 i Tribunali di tutta Italia riprenderanno il lavoro anche sui pignoramenti immobiliari sulla prima casa: riprenderanno le esecuzioni immobiliari e con esse le vendite all’asta dei beni pignorati ai debitori insolventi.

Si ripresenteranno, puntuali, tutti i problemi e le inefficienze legate alla vendita all’asta, tra questi anche quel meccanismo che produce un continuo ribasso a ogni esperimento.

La soluzione per evitare tutto questo c’è: scopriamola in questo articolo.

BASE D’ASTA E OFFERTA MINIMA

Si tratta di due cose molto diverse tra loro.

Quando un bene, mobile o immobile che sia, finisce all’asta la base d’asta e l’offerta minima che può offrire un partecipante per aggiudicarselo differiscono notevolmente soprattutto in relazione al loro ammontare: l’importo della base d’asta, infatti, è maggiore rispetto all’importo dell’offerta minima.

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LA BASE D’ASTA

La base d’asta è il valore in euro stabilito dal Perito incaricato dal Tribunale di valutare il bene prima che venga messo all’asta.

In teoria, quindi, l’asta dovrebbe partire dalla base d’asta e i partecipanti dovrebbero rilanciare offerte per un importo superiore alla stessa… Vedremo tra poche righe perché in realtà non è così.

L’OFFERTA MINIMA

L’offerta minima è l’importo minimo che un partecipante all’asta può offrire per tentare di aggiudicarsi il bene. L’offerta minima corrisponde generalmente a un importo inferiore rispetto alla base d’asta.

Se abbiamo detto che l’asta parte dall’importo a base d’asta e i partecipanti devono rilanciare offerte per un importo superiore alla stessa, come mai l’importo dell’offerta minima risulta inferiore a quello della base d’asta?

PER LEGGE L’OFFERTA MINIMA PUÒ ESSERE INFERIORE DEL 25% RISPETTO ALLA BASE D’ASTA!

Sembra un controsenso e invece lo stabilisce l’art. 571 Codice di Procedura Civile, così come modificato dal D.L. n. 83 del 27.06.2015 convertito in legge ordinaria dello Stato con la legge n. 132 del 06.08.2015, che recita testualmente: “l’offerta non è efficace […] se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito dall’ordinanza […]”.

IL MECCANISMO DEL RIBASSO CONTINUO

Se il primo esperimento d’asta va deserto, come spesso capita, il Tribunale ne fisserà un secondo diminuendo la base d’asta del 25% rispetto al primo; in secondo esperimento l’offerta minima sarà del 25% inferiore rispetto a questa nuova e ribassata base d’asta e così via.

Questo meccanismo di continuo ribasso sarà replicato anche in terzo esperimento e nei successivi con il drammatico risultato che il bene viene letteralmente svenduto e il bassissimo ricavato della vendita non permetterà al debitore di estinguere il proprio debito.

Il debitore oltre che senza il suo bene si ritroverà con un debito residuo destinato ad aumentare a causa delle spese legali, delle more e degli interessi.

LA SOLUZIONE IL SALDO E STRALCIO

La soluzione per evitare la (s)vendita all’asta del proprio immobile ed evitare il meccanismo del ribasso continuo c’è, esiste, e si chiama Saldo e Stralcio.

Cancellare per sempre e per intero il proprio debito è possibile ma è necessario agire prima che la propria casa venga aggiudicata e (s)venduta all’asta attraverso la procedura legale di Saldo e Stralcio che consente di trovare l’accordo transattivo con i creditori per ridurre le loro pretese e versare una cifra inferiore rispetto al loro credito, così da estinguere la procedura esecutiva con un provvedimento del Giudice e cancellare per sempre i propri debiti.

IL METODO PUNTOZERO®

Grazie al nostro brevettato METODO PUNTOZERO® abbiamo risolto con esito favorevole oltre il 90% delle pratiche lavorate riuscendo in alcuni casi a concludere la procedura di Saldo e Stralcio anche in soli 20 giorni e anche a ridosso della data fissata per la vendita all’asta.

I nostri risultati, solo negli ultimi 20 mesi, lo confermano:

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  • 31 abitazioni salvate dalla (S)vendita all’asta.

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è stata una grande gioia conoscervi, per me voi siete degli angeli”; “oggi che sono libero dai debiti è un’altra vita, non ci posso ancora credere”; “vogliamo ringraziare PUNTOZERO perché ha dimostrato quell’umanità e quella comprensione che non abbiamo invece ricevuto dai nostri creditori”; “graziegrazie e ancora grazie all’infinito… Siete unici”; “è bello sapere che esistono persone che con il sorriso e l’umiltà sono vincenti e sanno ridare la dignità e la fiducia alle famiglie in difficoltà con le banche. Grazie!“ o ancora “per me è stato come vincere al SuperEnalotto. Consiglio PUNTOZERO a tutti coloro che si trovano con la casa pignorata come l’avevo io”.

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